Cancelleria Recupero Credito

Ubicazione ufficio: Via Marconi, 28 - Piano Secondo 

Stanze: Stanza 54

Recapiti

Personale amministrativo e recapiti:

Cancelleria Recupero Crediti
Nominativo Contatti Ubicazione
Funzionario
Area 3 F1
GEDDA Dott.ssa Annalisa
Tel. 015-24 52 541
annalisa.gedda@giustizia.it
Piano Secondo
Stanza 41-42
Funzionario U.P.P.
CABIDDU Dott. Davide
Tel. 015-24 52 562
davide.cabiddu@giustizia.it
Piano Secondo
Stanza 41-42

Altre informazioni

PAGAMENTI
Non è possibile pagare tramite modello F23 salvo espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio Recupero Crediti.
Non è consentito effettuare bonifici, i pagamenti non verranno ritenuti validi ai fini dell’annullamento del credito-
I pagamenti possono essere effettuati ad un qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate – Riscossione o direttamente on line sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione indicando il n. ID della cartella ed il codice fiscale.
Gli sportelli sono visualizzabili sul sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/TrovaSportello/). L’URC del Tribunale di Biella ha attivo uno sportello telematico. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e–mail:
recuperocredito.tribunale.biella@giustizia.it
La richiesta di informazioni dovrà essere corredata da copia del documento di identità del richiedente o da opportuna delega nel caso di professionisti, allo scopo di tutelare i dati personali e giudiziari dei cittadini ai sensi della normativa vigente (Regolamento GDPR).
I richiedenti riceveranno una risposta in pochi giorni, qualche ritardo potrà aversi nel caso di partite di credito non informatizzate.

LA CARTELLA DI PAGAMENTO
L’agente di riscossione (Agenzia delle Entrate- Riscossione) elabora la cartella di pagamento in base alla partita di credito elaborata da Equitalia Giustizia S.p.A.

RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE SPESE PROCESSUALI
Il debitore potrà richiedere la rateizzazione direttamente all’ Agenzia Entrate-Riscossione la rateizzazione.

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER LE PENE PECUNIARIE
La competenza a concedere la rateizzazione (multa e ammenda) è esclusivamente del Magistrato di Sorveglianza (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice procedura penale).
Se in sentenza (o nel decreto penale) di condanna non è disposta la rateizzazione della pena pecuniaria, il debitore può presentare istanza di rateizzazione al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente (se non è detenuto; art. 677 c.p.p.).
L'istanza va rivolta al TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA del luogo di residenza.