Autorizzazione del Giudice Tutelare all'interruzione volontaria di gravidanza di minori

COS'E'

L'interruzione volontaria è possibile, salvo casi eccezionali, entro i primi 90 giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

NORMATIVA

Legge n. 194 del 22 maggio 1978

CHI PUO' RICHIEDERLA

Se la donna è minorenne, è richiesto l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela; se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l'assenso o esprimono pareri difformi, la minore può essere autorizzata a decidere l'interruzione di gravidanza dal Giudice tutelare.

DOVE

Palazzo di Giustizia di Biella -  Via Marconi, 28 - Piano Terra 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele – Curatele – Amministrazioni di sostegno

Stanze: Stanza 8 - Piano Terra 

Telefono: 015 - 24 52 516
Fax: 015 - 24 52 512 
 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: Le istanze si presentano tutti i giorni con esclusione del sabato.

Lunedì - mercoledì - venerdì dalla ore 09:00 alle ore 11:00.

Martedì - giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Sabato apertura al pubblico solo per atti urgenti e in scadenza dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Per carenza di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

COME SI SVOLGE

La donna si deve rivolgere per la documentazione medica, attestante le predette condizioni ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette la relazione medica al Gudice tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti istruttori.

COSTI

Esente

TEMPI

Il Giudice Tutelare emette il provvedimento indicativamente entro 5 giorni dal ricevimento della relazione medica.

MODULISTICA
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