Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario

COS'E'

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.

NORMATIVA

Art. 17 Legge 7 marzo 1996 n. 108 come modificato dall’Art. 3 legge 18 agosto 2000 n. 235

CHI PUO' RICHIEDERLA

La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità. Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

DOVE

Palazzo di Giustizia di Biella -  Via Marconi, 28 - Piano Terra 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele – Curatele – Amministrazioni di sostegno

Stanze: Stanza 8 - Piano Terra 

Telefono: 015 - 24 52 516
Fax: 015 - 24 52 512 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: Le istanze si presentano tutti i giorni con esclusione del sabato.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30.

Sabato apertura al pubblico solo per atti urgenti e in scadenza dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

COME SI SVOLGE

Per ottenere la riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali, elevati negli ultimi cinque anni e pertanto risultanti dalla visura camerale,

è necessario produrre:

  • istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione; (vedi modulo allegato "Riabilitazione")
  • il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale, recapito telefonico.
  • fotocopia del documento d’identità;
  • gli originali dei titoli protestati unitamente all’atto di protesto (allegato al titolo);
  • visura aggiornata dei protesti (da richiedersi presso la Camera di Commercio di Biella)

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

Si deve indicare la ragione o denominazione sociale completa e non abbreviata (es. snc ACME di Rossi Luigi e C., e non solo snc ACME) e produrre visura camerale della società (da richiedere alla Camera di Commercio via san Francesco da Paola 24)

Nel caso nella visura risultino omonimie (protesti levati a carico di una persona con lo stesso nome e cognome, ma diversa dal richiedente), deve essere prodotto un certificato di residenza storico, che sarà confrontato con i dati risultanti dalla visura per escludere protesti non pertinenti.

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.

In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.

NOTA BENE

Senza la suddetta documentazione, l’istanza non può essere accolta.

Se si è smarrito il titolo protestato:

Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli, è sufficiente - la produzione della fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto),

oppure:

della dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 38, 47 e 76 dpr 28.12.00 n. 445) delle ragioni per le quali non dispone dell’originale;

dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);

oppure:

solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…)

Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati. Può soltanto dare atto del pagamento del titolo qualora il pagamento stesso sia stato dimostrato con la documentazione di cui sopra.

COSTI
  • CONTRIBUTO UNIFICATO di € 98,00 e DIRITTI DI CANCELLERIA di € 27,00 da pagare esclusivamente attraverso il sistema PagoPA PAGAMENTO TELEMATICO (allegare la ricevuta del pagamento alla nota di iscrizione a ruolo)
  • Per eventuali richieste di copie conformi, i DIRITTI DI COPIA di € 11,80 devono essere pagati esclusivamente attraverso il sistema PagoPa PAGAMENTO TELEMATICO.
Maggiori dettagli nel seguente vademecum (Vademecum Pago PA)
TEMPI

La cancellazione dall’elenco dei protesti è disposta dal presidente della Camera di Commercio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di Riabilitazione da richiedere a questa cancelleria

MODULI
Stampa la scheda Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario in pdf.